Uncategorized

Statuto

Statuto

SINDIP QUADRI

>> Scarica lo statuto <<
oppure consultalo online in questa pagina

Art. 1 (Definizione del Sindacato)

È costituito con sede legale in Roma, il Sindacato Nazionale Quadri e Alte Professionalità che assume la denominazione di SINDIP QUADRI di seguito denominato il “Sindacato”.

Il Sindacato è libero, indipendente ed autonomo da qualsiasi ulteriore organismo pubblico e/o privato.

Il Sindacato è aperto a tutte le elevate professionalità nel mercato del lavoro del secondo millennio, e intende studiare e realizzare temi innovativi a tutela delle professionalità tenendo conto delle esigenze di cambiamento che il mercato del lavoro richiede. È aperto, per le iscrizioni, a tutti i quadri del Gruppo Poste Italiane e delle aziende di servizi anche industriali che operano in tutte le categorie sia pubbliche sia private e alle Alte Professionalità assimilabili ai Quadri. Il Sindacato è autonomo, non ha fini di lucro, è apartitico e non ha termini nella durata di soggetto giuridico. Possono essere costituiti uffici secondari, anche di rappresentanza, sia Italia che all’estero.

Con il presente Statuto sono regolamentate tutte le norme fondamentali del suo funzionamento.

Art. 2 (Scopi del Sindacato)

Sono scopi del Sindacato:

  1. Tutela professionale, giuridica ed economica dei suoi iscritti;
  2. Sviluppo delle professionalità e delle individualità nei contesti aziendali attraverso iniziative di promozione e creazione di nuovi modelli di interlocuzione sindacale;
  3. Progettare proposte di welfare integrato per ottimizzare il “work life balance”;
  4. Assicurare agli iscritti servizi comuni di assistenza e consulenza;
  5. Studiare e approfondire le problematiche strategiche, tecniche, economiche ed organizzative afferenti al potenziamento, al miglioramento e all’ammodernamento dei servizi nei contesti aziendali di ciascun settore di categoria.
  6. Collaborare con le Istituzioni, le Organizzazioni pubbliche e private, sia a livello nazionale che internazionale ad iniziative che contribuiscono al progresso e allo sviluppo del Paese e dell’Europa;
  7. Promuovere politiche di formazione continue sia professionali che culturali presso enti, istituzioni italiane, europee ed extra-comunitarie;
  8. Operare per i settori di competenza a tutela dei lavoratori rappresentati e degli interessi tutelati nell’ambito di rapporti di lavoro e collaborazione, partecipando anche attivamente ai molteplici organismi istituzionali, legali e contrattuali di competenza oltre che all’attività di contrattazione ad ogni livello;
  9. Favorire la crescita professionale degli iscritti e perseguire per il personale rappresentato migliori condizioni di lavoro sia sotto il profilo economico, normativo e ambientale;
  10. Sviluppare un sistema di accordi esterni, declinabili anche sulle varie realtà territoriali, quali ad esempio a titolo esemplificativo, non esaustivo, nei settori dello sport, del tempo libero, dei viaggi e della cultura in favore dei propri iscritti.

Art. 3 (Partecipazione)

Si possono iscrivere al Sindacato i lavoratori in servizio o in pensione attestando la propria appartenenza alla categoria di quadro o alta professionalità assimilabile.

L’istanza di adesione viene decisa dal Segretario Generale che provvede alle successive comunicazioni.

Art. 4 (Diritti e dei doveri degli iscritti)

Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, sia nelle forme di elettorato attivo che passivo. Hanno diritto di informazione sulle attività svolte dal Sindacato in relazione all’Azienda di appartenenza nei diversi settori.

Gli iscritti hanno l’obbligo di non svolgere attività in contrasto con i principi dello Statuto e di non esercitare azioni confliggenti con le norme statutarie. Gli iscritti devono versare il proprio contributo sindacale tramite delega rilasciata al datore di lavoro o all’Ente erogatore della pensione o dell’assegno di mobilità ovvero direttamente. È auspicabile da parte degli iscritti lo svolgimento di una attiva opera di proselitismo.

Art. 5 (Dimissioni ed esclusione degli associati)

La perdita dello stato di iscritto si verifica con le dimissioni o con l’espulsione che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale per le seguenti motivazioni:

  1. azioni rilevanti in contrasto con lo Statuto o il Sindacato;
  2. condanne penali passate in giudicato;
  3. persistente morosità nel pagamento delle quote di scrizione, sanabile con il pagamento di tutti gli arretrati.

Il procedimento di contestazione, di difesa e di decisione è regolamentato con specifica procedura da emanarsi ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale. L’esclusione è comunicata dal Presidente – Segretario Generale.

L’iscritto che intende dimettersi, quando nei suoi confronti non siano pendenti procedimenti di espulsione, ne deve dare comunicazione scritta con raccomandata A/R al Presidente – Segretario Generale. Il termine della presentazione delle dimissioni è libero ma l’effetto amministrativo decorre dal 1° gennaio successivo rispetto alla data delle dimissioni stesse.

Art. 6 (Organizzazione interna del Sindacato)

il Sindacato è organizzato su base territoriale con organi centrali. Ha la seguente composizione:

  1. il Congresso Nazionale;
  2. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  3. il Presidente – Segretario Generale;
  4. il Vicesegretario Generale;
  5. il Responsabile Rapporti e Coordinamento Territoriale;
  6. i Responsabili di Settore di Categoria;
  7. il Collegio Sindacale

Art. 7 (Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale è costituito da delegati nominati dagli iscritti.

I delegati sono eletti con le modalità e i termini stabiliti nell’apposito regolamento che può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza semplice. Il Congresso delibera attraverso mozioni presentate su cui i partecipanti sono chiamati a discutere e a votare.

Il Congresso elegge i componenti delle seguenti cariche:

  • Il Consiglio Direttivo Nazionale
  • Il Collegio Sindacale

Al Congresso Nazionale compete la modifica delle norme statutarie.

Il Congresso delibera a maggioranza dei delegati presenti, con diritto di voto esercitabile anche attraverso delega. Il Congresso viene convocato almeno ogni 3 anni. Con richiesta di almeno due terzi (2/3) degli iscritti o dell’unanimità del Consiglio Direttivo Nazionale, è possibile richiedere la convocazione del Congresso Straordinario. Il Congresso deve contenere l’ordine del giorno e deve essere indetto almeno 15 giorni prima rispetto alla data del suo svolgimento. Sarà cura del Presidente – Segretario Generale convocare il congresso ordinario e straordinario richiesto come previsto al comma precedente con apposita convocazione.

Art. 8 (Consiglio Direttivo Nazionale)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dai seguenti componenti:

  • dal Presidente – Segretario Generale;
  • dal Vicesegretario Generale;
  • dal Responsabile Rapporti e Coordinamento Territoriale;
  • dai Responsabili di Settore di Categoria.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l’altro.

Si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente – Segretario Generale.

Spetta in particolare al Consiglio Nazionale:

a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente – Segretario Generale;

b) tracciare, nell’ambito delle direttive fissate dal Congresso, le linee della politica sindacale da realizzare;

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni del collegio sindacale per la successiva presentazione al Congresso;

d) stabilire la quota sociale annua;

e) pronunciare la radiazione dell’iscritto dal Sindip Quadri, su proposta del Presidente – Segretario Generale.

Infine, saranno nominati dal Presidente – Segretario Generale eventuali delegati in relazione alle esigenze che si presenteranno, quali il Responsabile del Coordinamento Territoriale, i Responsabili di Settore di Categoria e potranno ad esempio essere nominati i Coordinatori Territoriali sia a livello Regionale che Provinciale che contribuiranno alla crescita del sindacato con nuovi iscritti e apportando informazioni locali utili alle decisioni del vertice sindacale. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

Art. 9 (Presidente – Segretario Generale)

Il Presidente – Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato e il compito di vigilanza sull’osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi sociali.

Il Presidente – Segretario Generale sviluppa relazioni istituzionali nell’interesse degli associati e del Sindacato. Inoltre, effettua o incarica terzi, di volta in volta informando il Consiglio Direttivo Nazionale, per eseguire gli interessi del sindacato.

Convoca e presiede i Congressi, ordinari e straordinari e il Consiglio Direttivo Nazionale, definendo d’intesa con il Vicesegretario Generale i relativi ordini del giorno e provvedendo alla nomina di un segretario verbalizzante.

Nelle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale a parità dei voti, il voto del Presidente – Segretario Generale, ha un valore superiore, rispetto all’unità. Il Presidente – Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione Sindacale ed attua la politica espressa dal Congresso, rende operative le raccomandazioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Cura le relazioni industriali con le Aziende e autorizza le spese.

Inoltre, cura le relazioni con le altre organizzazioni sindacali interne ed esterne, intrattiene eventuali relazioni con Confederazioni e Federazioni Nazionali, intrattiene relazioni istituzionali con Organi dello Stato allo scopo di promuovere progetti normativi d’interesse della categoria. Può delegare il Vicesegretario Generale per eventuali funzioni operative, in particolare per i progetti di convenzionamento e sulle tematiche afferenti al welfare integrato. Può incaricare all’interno Consiglio Direttivo Nazionale, un delegato (normalmente il Vicesegretario Generale) per le tematiche afferenti i soci pensionati. Cura eventualmente delegando, tutte le funzioni di comunicazione verso gli iscritti utilizzando nelle modalità più adeguate mezzi social e digitali.

Il Presidente – Segretario Generale inoltre gestisce l’operatività e il funzionamento del Sindacato, provvedendo a dare esecuzione ai deliberati congressuali e del Consiglio Direttivo Nazionale, provvedendo ad istruire le proposte da presentare a tali organi.

Art. 10 (Vicesegretario Generale)

Il Vicesegretario Generale coadiuva il Presidente – Segretario Generale, supportandolo nei rapporti con gli associati. Conduce attività di ricerca, di documentazione e di elaborazione sulle questioni concernenti l’attività sindacale in ordine allo stato giuridico- economico dei settori di categoria, delle strutture aziendali e dell’evoluzione dei rapporti intersindacali nelle varie categorie. Provvede alla gestione contabile della cassa e del relativo Patrimonio. Dietro indicazione del Presidente – Segretario Generale predispone i relativi ordini del giorno sia del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di impossibilità del Presidente – Segretario Generale ne fa le sue veci. Inoltre, cura la redazione dei bilanci e dei documenti annessi.

Art. 11 (Responsabile Rapporti e Coordinamento Territoriale)

Il Responsabile Rapporti e Coordinamento Territoriale coadiuva il Presidente – Segretario Generale, supportandolo nei rapporti con il territorio. Individua e seleziona gli iscritti da proporre come Coordinatori Territoriali sia a livello Regionale che Provinciale. Il Responsabile dei Rapporti Territoriali cura l’inclusione sociale e la crescita del sindacato sul territorio con l’obiettivo di portare nuovi iscritti. Coordina il lavoro sul territorio curando la realizzazione e il monitoraggio di campagne di iscrizioni per raccogliere nuove adesioni. Analizza e predispone un report mensile con informazioni locali utili alle decisioni del vertice sindacale.

Art. 12 (Coordinatori di Settore di Categoria)

I Coordinatori di Settore di Categoria sono delegati alla sovraintendenza di un settore ovvero di una categoria merceologica di appartenenza riconducibile ad uno stesso ambito contrattuale (CCNL) sia del pubblico sia del privato impiego. I Coordinatori di Settore di Categoria supportano le decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Presidente – Segretario Generale, sulle materie di competenza. Congiuntamente con il Presidente – Segretario Nazionale partecipano alla contrattazione aziendale di categoria con le associazioni datoriali di settore.

Art. 13 (Collegio Sindacale)

Il Collegio è composto da 3 membri. È presieduto da un Componente dotato di professionalità ed esperienza in materia di revisione contabile. Riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale in ordine alla regolarità dei bilanci e della gestione contabile. Decide a maggioranza e nell’eventualità di parità dei voti il voto del Presidente del Collegio Sindacale ha un valore superiore rispetto all’unità.

Art. 14 (Esercizio Finanziario)

L’esercizio Finanziario ha durata annuale 1° gennaio/31 dicembre. Entro la fine del mese di marzo il Vicesegretario Generale presenta al Collegio Sindacale il progetto di Bilancio Consuntivo. Il bilancio viene successivamente presentato al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione.

Art. 15 (Funzionamento generale del Sindacato)

Il sindacato svolge le funzioni proprie attraverso gli organi costituiti. In caso di dimissioni o di eventi che provochino l’inoperatività di organi statutari, i provvedimenti urgenti sono adottati dal Presidente – Segretario Generale. Il Sindacato svolge principalmente le proprie riunioni in modalità fisica presso le sedi individuate. Possono essere svolte riunioni congressuali e di Consiglio Direttivo Nazionale anche per via telematica o mista, su indicazioni del Presidente – Segretario Generale. Le sedute effettuate per via telematica, possono essere registrate dietro preventiva autorizzazione da parte di tutti i partecipanti al consesso.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 16 (Scioglimento del Sindacato)

L’eventuale scioglimento del Sindacato può essere deliberato esclusivamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, in maggioranza assoluta, con la nomina di un commissario liquidatore e l’indicazione in ordine alla destinazione di eventuali crediti o la modalità per sostenere eventuali debiti.

Art. 17 (operatività dello Statuto e rinvio)

Per ogni questione non prevista in questo Statuto si rinvia alle norme del codice civile.